La Cassazione, ribadendo il proprio orientamento, con la sentenza 2224/2017 afferma che gli accordi preventivi aventi a oggetto l’assegno di divorzio sono affetti da nullità: infatti, secondo la Cassazione, gli accordi con i quali i coniugi, in sede di separazione, stabiliscono pattuizioni di contenuto patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale, espresso dall’articolo 160 del Codice civile, di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale. Quindi di tali accordi non si può tener conto nè quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita; nè quando soddisfino pienamente tali esigenze, per la ragione che una preventiva pattuizione, specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio, potrebbe determinare il consenso a porre fine agli effetti civili del matrimonio.
Inoltre la Suprema Corte ricorda che gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, in ragione della natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell’articolo 5, comma 8, della legge 898/1970 a norma del quale – su accordo delle parti – la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal Tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico, non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio