La convenzione intervenuta tra i coniugi in sede di separazione consensuale, con la quale essi pattuiscono un trasferimento patrimoniale ai figli, a titolo gratuito e in funzione di adempimento dell’obbligo genitoriale di mantenimento, non è nulla, qualora garantisca il risultato solutorio, non essendo in contrasto con norme imperative, nè con diritti indisponibili.
Cass. Civ., Sez. I, ord., 28 febbraio 2023, n. 6029
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17513436