Colui che si introduce nell’altrui casella di posta elettronica, pur conoscendone la password di accesso, commette il reato di cui all’art. 615 ter c.p. qualora l’accesso sia abusivo perché idoneo a violare le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’ingresso da parte di terzi.
Lo ha affermato la Cassazione penale con la sentenza n.52572/2017 condannando la moglie che essendo a conoscenza della password di accesso al sistema informatico dell’ex marito aveva compiuto due accessi nell’account di quest’ultimo, cambiandone le credenziali di accesso con l’impostazione di una nuova domanda di recupero, sostituita con una frase ingiuriosa, ed escludendo, sebbene temporaneamente, l’ex coniuge dalla fruizione del suo servizio di posta elettronica.