Commette accesso abusivo a un sistema informatico il coniuge che accede ai dati del conto corrente dell’altro in mancanza di autorizzazione.
La condotta non è scriminata ex art. 51 c.p. dalla circostanza che i dati sarebbero serviti per difendersi nell’ambito del procedimento di separazione: tale norma non può spingersi, infatti, al punto da giustificare intromissioni indebite nella sfera di riservatezza della controparte processuale, neppure ove si invochi un diritto di difesa particolarmente ampio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 14627/2018 rigettando il ricorso di un marito condannato in sede di merito per il reato di cui all’art. 615-ter, comma 1, cod. pen.
L’uomo era ritenuto colpevole per aver consultato i dati relativi al conto corrente intestato alla moglie tramite un accesso abusivo a sistema informatico, nonostante gli fosse stata revocata la delega a operare online. Dopo averne preso visione, l’uomo aveva stampato gli estratti conto e li aveva prodotti nell’ambito del procedimento di separazione.