nella valutazione dello stato di abbandono di un minore non vada omesso l’esame delle risultanze della CTU e vada considerato adeguatamente, nella dichiarazione di adottabilità, il peso nella vita del minore, del rapporto con i fratelli.
la dichiarazione di adottabilità va intesa come “soluzione estrema” quando “ogni rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto e del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare” e “ la rescissione del legame familiare sia l’unico strumento che possa evitare un più grave irrimediabile pregiudizio”
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 2 aprile 2019, n. 9110