L’abbandono dalla casa familiare, prosegue la Corte, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova dell’asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge.
Cass. civile sentenza n. 12241 del 23 giugno 2020