L’ abbandono del tetto coniugale, determinando l’interruzione della convivenza, giustifica di per sé l’addebito della separazione, salva la prova, a carico di chi se ne è andato, che l’allontanamento sia intervenuto a crisi già in corso
Lo afferma il Tribunale Roma – sezione I civile – sentenza n. 2333 del 31/1/2015.
L’abbandono della casa coniugale costituisce una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, che di per sé può giustificare una pronuncia di addebito della separazione, salvo che l’altra parte provi che essa è stata la conseguenza di una crisi coniugale già in atto da tempo.
Come la Cassazione ha già affermato “Il coniuge, il quale provi che l’altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull’altra parte l’onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione, nonostante l’assenza della giusta causa prevista dall’art. 146 cpv. c.c..”