L’abbandono della casa è illecito – e quindi motivo di responsabilità per la separazione (il cosiddetto addebito) – a meno che non sia stato giustificato da una situazione di crisi conclamata.
Il coniuge può quindi andarsene senza il consenso dell’altro, a patto però di dimostrare – nell’eventuale e successiva causa di separazione – che, al momento dell’abbandono del tetto coniugale, la crisi era già irreversibile.
Cass. ord. n. 14591/2019