Hanno diritto alla pensione di reversibilità i seguenti soggetti:
– coniuge superstite, anche se separato;
– figli purché minori di 18 anni oppure studenti fino al 21mo anno di età se frequentano la scuola media superiore o professionale (fino al 26° anno di età se frequentano corsi universitari – nei limiti della durata del corso legale di studio), purché siano a carico del genitore al momento del decesso e non prestino attività lavorativa retribuita. Ai figli inabili spetta a prescindere dall’età;
– genitori, a condizione che: a) non vi siano coniuge e figli b) abbiano età superiore ai 65 anni; c) non titolarità di pensione. Non rilevano le pensioni di guerra e gli assegni di natura assistenziale (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti).
– fratelli celibi e sorelle nubili a condizione che: a) non esistono o non hanno diritto alla pensione il coniuge, i figli superstiti e mancano anche i genitori; b) risultano permanentemente inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni e a carico del deceduto alla data della sua morte; c)non sono titolari di un trattamento di pensione.
La pensione viene stabilita in base alle seguenti aliquote applicate alla pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato:
Coniuge solo: 60%
Coniuge ed un figlio: 80%
Coniuge e due o più figli: 100%
Un figlio: 70% Due figli: 80% Tre o più figli: 100%
Un genitore: 15% Due genitori: 30%
Un fratello o una sorella: 15% Due fratelli o sorelle: 30% Tre fratelli o sorelle: 45% Quattro fratelli o sorelle: 60% Cinque fratelli o sorelle: 75% Sei fratelli o sorelle: 90% Sette o più fratelli o sorelle: 100%
La pensione ai superstiti non può in nessun caso essere, nel suo complesso, inferiore al trattamento minimo (fatti salvi i limiti di reddito) o superiore all’intero ammontare della pensione della quale era – o sarebbe stato – titolare il deceduto. Come è liquidata la pensione di reversibilità La pensione ai superstiti è liquidata qualora sussista una delle seguenti ipotesi: – il deceduto era titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità; – al momento del decesso l’assicurato aveva raggiunto i requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità (cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio), o quelli richiesti per la pensione di vecchiaia. Non rileva l’età dell’assicurato deceduto. Alle pensioni ai superstiti non si applica l’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia: sono pertanto sufficienti 15 anni di contributi.
tratto da www.laleggepertutti.it