Una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione.
Questo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 16306 depositata il 25 settembre 2012, intervenuta a decidere una lite tra i proprietari di due appartamenti posti uno sopra l’altro.