Se il prezzo di acquisto di un appartamento è pagato dall’acquirente con denaro fornito dai suoi genitori come liberalità, l’immobile non è soggetto al regime di comunione legale vigente nel matrimonio dell’acquirente; e non è rilevante che il coniuge dell’acquirente intervenga al rogito per riconoscere l’esclusione di tale acquisto dal regime di comunione.
Cassazione civile ordinanza n. 20336 del 16 luglio 2021.