Se in un contratto di assicurazione sulla vita il contraente indica quali beneficiari i propri «eredi legittimi»:
essi sono coloro che astrattamente sarebbero eredi se accettassero l’eredità (e, quindi, la prestazione dell’assicuratore loro spetta a prescindere dal fatto che essi accettino l’eredità o vi rinuncino);
essi dividono l’indennizzo assicurativo “per teste” e non in base alle quote ereditarie;
se il contraente lascia testamento senza previsioni sulla prestazione dell’assicuratore, il testamento è ininfluente e i beneficiari dell’indennizzo assicurativo continuano a essere coloro cui che sarebbero chiamati all’eredità se la devoluzione ereditaria avvenisse con le regole della successione intestata.
Infine, se uno dei beneficiari premuore rispetto alla morte del soggetto assicurato, la prestazione dell’assicuratore si devolve agli eredi del beneficiario premorto, secondo le regole della successione ereditaria: l’indennizzo si ripartisce secondo le quote spettanti a ciascuno nella successione del beneficiario premorto
Cass. civile Sezioni Unite sentenza 11421/2021