L’assegno divorzile, qualora sia richiesto per la prima volta nel giudizio di revisione ex art. 9 l. n. 898/1970, va attribuito e quantificato applicando gli elementi di cui alla prima parte dell’art. 5 comma 6 della predetta legge, e non il parametro del tenore di vita matrimoniale, da valutare secondo il composito criterio assistenziale, compensativo e perequativo, con prevalenza della funzione assistenziale qualora il giudice di merito accerti che il sopravvenuto e incolpevole peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l’assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico, e che l’ex coniuge onerando, sia in grado, allo stato attuale, di sostenere economicamente l’esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte di quello che successivamente si è impoverito ed è divenuto bisognoso di un sostegno alimentare.
Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5055