La parte che ha già ricevuto, in virtù di sentenza di separazione, determinate somme come assegno di mantenimento, in caso di successiva riduzione della misura del contributo non può essere costretta a restituire quanto percepito a detto titolo, nè può subire la compensazione con somme dovute ad altro titolo stante l’irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle somme dovute a titolo di mantenimento aventi natura alimentare
Trib. Ravenna sentenza 26 maggio 2021
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