In tema di imposte dirette, ai sensi dell’art. 10, comma1 , lett. c), tuir, sono oneri deducibili l’assegno di mantenimento periodico corrisposto da un coniuge all’altro, in conseguenza di separazione legale (ed effettiva), nella misura risultante dal provvedimento dell’autorità giudiziaria o dall’accordo di separazione, nonché i ratei del mutuo sull’abitazione (intestata all’altro coniuge o cointestata) pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione omologato dal tribunale, ove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge economicamente «debole» (in motivazione la suprema corte ha escluso la deducibilità delle rate di mutuo nell’ipotesi in cui detto onere si configuri come obbligazione liberamente concordata dalle parti, che affianca – e non sostituisce – l’assegno di mantenimento a carico del coniuge «forte», siccome finalizzata a conferire un assetto stabile, sul piano civilistico, ai reciproci rapporti patrimoniali).
Cass. civile ord. n. 5984 del 4.3.2021