Può ritenersi sufficiente ai fini del raggiungimento dell’indipendenza economica un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione sul mercato, adeguata alle sue attitudini e aspirazioni. Per potersi parlare di indipendenza economica, occorre valutare oltre al tipo di contratto, anche la durata dello stesso e la retribuzione effettivamente percepita. La cessazione dell’obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento al figlio maggiorenne divenuto economicamente indipendente decorre dalla proposizione della domanda e le somme eventualmente già corrisposte sono irripetibili.
Trib. Bari 22 dicembre 2020