Il figlio maggiorenne può rifiutare l’assunzione se si tratta di un lavoro stagionale. E il padre deve quindi continuare a contribuire al suo mantenimento, fino a che non sia raggiunta la piena indipendenza economica.
Nel caso di specie, un padre in pensione chiedeva la revoca dell’assegno per il figlio maggiorenne, che aveva abbandonato gli studi, lavorava saltuariamente come barista, e, sosteneva, aveva ingiustificatamente rifiutato una collocazione, sempre come barista ma regolare e a tempo indeterminato, procuratagli dal genitore.
La Cassazione conferma invece l’obbligo paterno di continuare a contribuire al mantenimento del figlio, essendo, quello reperito, un lavoro puramente stagionale, che non avrebbe fatto venir meno la diepndenza economica del ragazzo dai genitori. (Cass. 1779/2013)
La situazione nella prassi è frequente, e il genitore onerato si interroga sul se e quando potrà legittimamente cessare il contributo al mantenimento del figlio. La regola è la seguente: l’obbligo del genitore permane fino al raggiungimento della piena indipendenza economica del figlio. Quindi, il lavoro precario o stagionale non garantisce l’autonomia e non fa venir meno il dovere genitoriale. Diverso è il caso del figlio che non si attiva per cercare un lavoro: in tali ipotesi, i Giudici tendono a sanzionarlo e, tenuto conto anche dell’età e di altre circostanze, a disporre la cessazione del mantenimento da parte dei genitori.