Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato all’adempimento degli obblighi contenuti nel verbale che omologa gli accordi di separazione. L’elenco degli obblighi che, se adempiuti, fanno si l’imputato eviti il carcere, sono tassativi. La sentenza quindi deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con il compito del giudice di merito di specificare gli obblighi a cui subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel rispetto di quanto sancito dall’art 165 c.p e “del principio di diritto del carattere tassativo delle previsioni di legge e della necessaria determinatezza del contenuto degli obblighi imposti al condannato.
Cass. penale sentenza n. 16788/2021