Non è previsto che su un coniuge siano addossati tutti i compiti di cura della casa e della prole, poiché entrambi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni, e ciò anche nell’ipotesi in cui uno solo di essi lavori, poiché non sarebbe ammissibile una situazione di sottomissione dell’altro a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale sono peraltro tenuti anche i figli, nell’ottica di un’educazione responsabile
Tribunale di Foggia, sentenza 1092, sezione Prima Civile del 05-05-2021