Nella quantificazione dell’assegno di divorzio il giudice non può spingersi oltre la richiesta dell’ex coniuge, giustificando il maggior importo con ragioni compensative – la perdita della casa familiare -, se non espressamente domandato dalla parte: le condizioni che regolano gli aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell’area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda
Cass. civile sentenza n.11795 del 5.5.2021