La successione del coniuge nel contratto di locazione ex art. 6 L. n. 392 del 1978 in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso può avvenire solo “se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice”, sicché in assenza di tale determinazione il coniuge a cui è riconducibile il contratto di locazione rimane l’unica parte contrattuale e unico interlocutore per le relative vicende attinenti il contratto
Tribunale Roma, Sent., 15 febbraio 2021 |