Qualora i genitori risiedano in Stati diversi, la competenza giurisdizionale nelle controversie in materia di responsabilità genitoriale deve essere individuata con riferimento al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, salvo le deroghe espressamente previste dall’art. 10 Regolamento Bruxelles II bis.(Nel caso di specie la minore viveva da più di un anno in Toscana con la madre e aveva stabilito una serie di affetti ben radicati, mentre il padre viveva in California).
Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 19 aprile 2021 n. 10243