Deve essere rigettata l’opposizione all’esecuzione proposta dal genitore separato che, dopo il compimento del diciottesimo anno del figlio, ha versato l’assegno di mantenimento direttamente a quest’ultimo e non al genitore convivente che invece reclama gli arretrati, dovendosi ritenere che soltanto un provvedimento giudiziale possa mutare le condizioni della separazione e che sia nullo il successivo accordo fra i soggetti obbligati che intenda modificarle, in quanto l’assegno di mantenimento risponde a un interesse superiore che non risulta disponibile dalle parti.
Cass. civile ordinanza 9700, sezione Terza del 13-04-2021