In considerazione della maggiore ampiezza dell’ambito cognitivo del G.I., non è consentita la contemporanea presenza del procedimento di reclamo innanzi alla Corte d’Appello e del procedimento di revoca/modifica innanzi al G.I. dei provvedimenti presidenziali.
Pertanto, qualora l’istanza di revoca/modifica al G.I. sia stata proposta prima della proposizione del reclamo alla Corte, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile, avendo la parte esaurito, per così dire, il proprio potere di impugnativa.
Qualora invece, proposto il reclamo alla Corte d’Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al G.I. istanza di revoca/modifica ai sensi del quarto comma dell’art. 709 cpc, la scelta della parte di adire un organo il cui ambito cognitivo è maggiore, evidenzia la volontà implicita di rinuncia al rimedio di minore portata (il reclamo ex art. 708, comma 4 cpc) che, pertanto diviene improcedibile.
Corte di Appello di Bologna, 12 marzo 2021