Nell’ambito del procedimento di separazione personale fra i coniugi l’importo del mantenimento per i figli minori deve essere riportato alla più cospicua somma quantificata dal provvedimento presidenziale, entità per la quale il genitore non collocatario ha senz’altro adeguata capacità economica, pur nella situazione creatasi a seguito della nascita del figlio avuto dalla nuova compagna, non potendosi prestar fede, onde determinarne la capacità economica, al dato formale delle dichiarazioni dei redditi, incongrue al tenore di vita condotto anche soltanto in base a ciò che è pacifico fra le parti ed in causa circa le proprietà mobiliari e immobiliari, e le partecipazioni societarie.
Corte d’Appello di Torino, sentenza 337, sezione Famiglia del 26-03-2021