La scelta da parte dei coniugi di modificare il regime patrimoniale della comunione dei beni, optando per la separazione dei beni, non può essere oggetto di dolo. La natura e l’oggetto dell’atto, le caratteristiche della prestazione e le qualità dell’altro contraente non sono, infatti, elementi sui quali può esserci alcun raggiro da parte di un coniuge nei confronti dell’altro.
Nel caso in esame, il giudice di primo grado non spiega quale sia il comportamento doloso imputabile all’uomo, «né chiarisce come i comportamenti dell’agente siano stati percepiti dalla vittima, falsandone la capacità rappresentativa e volitiva». Il Tribunale si è, invece, soltanto soffermato su alcuni tratti della personalità della donna, ovvero «una generica debolezza e suggestionabilità», che avrebbero al più potuto determinare l’annullamento dell’atto per incapacità naturale.
Corte d’appello di Firenze sentenza n. 971/2021.