Dopo molti anni dall’allontanamento dalla casa coniugale non è plausibile che l’ex coniuge (che dopo l’allontanamento aveva mostrato di essere in grado di provvedere a se stesso, nonostante non avesse coltivato interessi professionali o lavorativi.) richieda l’assegno divorzile, ma deve rivolgersi alla disciplina dettata in tema di alimenti ex art. 433 c.c., tenuto conto anche dell’obbligo di prestare gli alimenti previsto dalla legge cui sono tenuti pure i figli maggiorenni.
Cassazione cicile ordinanza n. 8628 del 26 marzo 2021