In virtù dell’applicabilità dell’art. 8 della legge sul divorzio all’ipotesi di versamento di un assegno di mantenimento disposto giudizialmente in favore di figli nati fuori dal matrimonio, stante il richiamo operato dalla legge 2012, n. 219, è da escludersi, anche in un’ottica di economia processuale, l’intervento del Giudice e la possibilità dello stesso di disporre l’ordine diretto di pagamento nei confronti del terzo datore di lavoro ed a favore degli aventi diritto all’assegno di mantenimento.
Tribunale di Campobasso, decreto 22 marzo 2021