L’ex moglie che riceve accertamento fiscale relativo alla mancata dichiarazione ai fini della tassazione dell’assegno di mantenimento che le spetta, ma che il marito non le ha versato, può liberarsi producendo all’ufficio delle imposte la lettera raccomandata inviata (eventualmente dall’avvocato) all’ex marito, con cui gli si intima il pagamento dell’assegno.
È quindi illegittimo l’accertamento di recupero del reddito alla contribuente che, proprio grazie alla copia della diffida, riesce a dimostrare di non aver percepito alcuna somma a titolo di mantenimento dall’ex coniuge
CTR Lazio, sent. n. 1711/21