È reclamabile davanti alla Corte d’Appello la statuizione con cui il giudice tutelare rigetti o accolga l’istanza – formulata in sede di apertura della procedura di amministrazione di sostegno o anche successivamente – diretta ad ottenere l’estensione al beneficiario del divieto di contrarre matrimonio sancito dall’art. 85 c.c., in quanto concernente un diritto fondamentale personalissimo potenzialmente suscettibile di essere compresso, nel procedimento di cui si tratta, dal provvedimento del giudice.
Cassazione civile, sez. VI-1, del 22 febbraio 2021, n. 4733.