Al fine di vedere accolta la domanda proposta ai sensi dell’art. 316 bis, e` sufficiente il rapporto di filiazione: l’obbligo nascente in capo a ciascun genitore di mantenere la prole, infatti, viene in essere al momento della nascita del figlio e perdura fino al raggiungimento della indipendenza economica di quest’ultimo.
Legittima quindi l’azione della madre convivente con i tre figli nei confronti dell’ex, decaduto dalla responsabilità genitoriale, per ottenere il mantenimento per la prole,
Trib. Bologna decr. 6 novembre 2020