Deve essere addebitata la separazione a uno dei coniugi laddove dallo scambio di messaggistica istantanea del tipo WhatsApp tra l’interessato e una terza persona è emerso in modo inconfutabile che prima della cessazione della convivenza con l’altro coniuge l’interessato aveva instaurato una relazione sentimentale con il suo attuale partner, dovendosi ritenere che dette conversazioni chat prodotte da controparte siano liberamente valutabili dal Tribunale ai sensi dell’articolo 116 Cpc quali argomenti di prova non avendo l’interessato provato la loro illecita acquisizione da parte dell’altro coniuge.
Tribunale di Monza, sentenza 1578, sezione Quarta del 23-11-2020