Dichiarata l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 e 250 c.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo e agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui non consentirebbero al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale, poiché tale aspetto impinge sulla discrezionalità spettante al legislatore, il che non esclude l’impellenza di una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la madre intenzionale, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale, attraverso l’intervento del legislatore, attesa l’insufficienza del ricorso all’adozione in casi particolari.