Ai fini delle statuizioni afferenti all’assegno di mantenimento, il giudice del merito deve accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale; donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.
Secondo la Corte, il Tribunale aveva confermato il diritto al mantenimento sulla base di rilievi del tutto astratti, giungendo a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona; mentre, al contrario, ha omesso di porre la propria attenzione sugli elementi rilevanti, come l’essere o no la coniuge in grado di procurarsi redditi adeguati, l’esistenza o no di proposte di lavoro, l’eventuale rifiuto immotivato di accettarle o comunque, l’attivazione concreta alla ricerca di una occupazione lavorativa: la sentenza impugnata non non si cala nel contesto concreto, al contrario essendo all’uopo necessario compiere una valutazione specifica delle proposte e dei lavori ricercati o reperiti, nonchè della raggiunta prova del diritto a non compierli e delle ragioni di ciò.
Cassazione civile, sez. VI, sentenza 4 marzo 2021, n. 5932.