Il Tribunale può non omologare l’accordo di separazione che prevede l’affidamento esclusivo a un genitore
« In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore“, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore»
Nel caso di specie, il fatto che la madre debba trasferirsi in Romania portando con sé la figlia con la conseguenza che il padre sarebbe meno presente nella vita della minore, non appare argomento sufficiente a sostenere la tesi dell’affidamento esclusivo in capo alla madre stessa; al contrario un affido monogenitoriale emarginerebbe ulteriormente la figura paterna anche sul piano delle scelte.