L’ammissione della consulenza tecnica costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito. Tuttavia, il medesimo giudice non può, «da un lato, negare ingresso all’istanza di consulenza tecnica e, dall’altro, ritenere al contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti, invece, provare». Ciò vale soprattutto quando oggetto dell’accertamento sono elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento di indagine più efficiente, come nel caso della capacità a testare del de cuius al momento del testamento.
Cassazione civile ordinanza n. 4518/2021.