Legittima la pronuncia di addebito a carico del marito, anche in caso di mancata ammissione delle prove testimoniali, che si limiti a ripresentare la propria ricostruzione dei fatti in relazione alle infedeltà contestategli, senza specificamente contestare i motivi del convincimento pronunciati dai giudici di merito e, quindi, senza allegare in modo circostanziato e specifico le circostanze che intendeva provare rispetto alla valutazione probatoria effettuata dalla Corte territoriale.
nel caso di specie a provare il tradimento sono stati sufficienti gli sms, senza ammissione delle prove per testi
Cassazione civile ordinanza n. 3879/2021.