Deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che, dopo il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne, stabilisce la decadenza del genitore onerato dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento dalla data in cui il figlio ha ottenuto l’incarico triennale di dottorato universitario dovendo ritenersi che del momento estintivo di un siffatto obbligo di cui precedentemente sia stata accertata l’esistenza, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali – come i genitori nei riguardi del figlio – ossia a diritti disponibili e quindi non incidendo sull’interesse superiore del minore.
Cass. civile ordinanza 4224, sezione Prima del 17-02-2021