L’assegno divorzio, che è attribuito e quantificato facendo applicazione, in posizione pari-ordinata, dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970 e non del parametro del tenore di vita godibile durante il matrimonio, deve assicurare all’ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita e assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione, relativa allo specifico contesto, dell’intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto, altresì, delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali dell’avente diritto e realizzato l’esigenza perequativa.
Cass. civile ordinanza 4215, sezione Prima Civile del 17-02-2021