In caso di separazione o divorzio, restano a carico del genitore non convivente la metà delle spese straordinarie e l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne che svolge un lavoro precario e, quindi, non ha raggiunto la piena indipendenza economica.
E’ principio consolidato, infatti, che solo un lavoro stabile che garantisca la piena autonomia economica libera il genitore dal versamento dell’assegno e dalla contribuzione alle spese straordinarie.
Lo ha ribadito il tribunale di Roma con la sentenza 22906/12, accogliendo la domanda della madre relativa a un assegno a carico del padre per il figlio ventenne, giardiniere precario, con un lieve deficit mentale. Il Tribunale, nel porre a carico del padre l’onere contributivo, ha chiarito che l’obbligo dei genitori nei confronti dei figli cessa quando questi siano in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un’attività a scopo di lucro seppure non abbiano inteso approfittare o comunque abbiano raggiunto un’età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. La valutazione della sussistenza delle circostanze che giustifichino l’assegno spetta al Giudice e varia da caso a caso, ma sempre considerando che il mantenimento dei figli maggiorenni non si può protrarre oltre i ragionevoli limiti di tempo e di misura