In materia di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, l’obbligo del genitore cessa nel momento in cui questi ultimi raggiungono l’indipendenza economica reperendo un lavoro. Una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento. E’ da escludere il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, quando abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Nè assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (ad esempio, l’aver perso il lavoro di rappresentante da oltre vent’anni come nel caso in esame), le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.
Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 9 febbraio 2021 n. 3163 – Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Campese |