La pronuncia di addebito, sanzione tipica del diritto di famiglia, non preclude la valutazione, riservata al giudice di merito, che la violazione del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio possa dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c.
La prova del danno ingiusto, conseguenza della condotta illecita perpetrata dal coniuge infedele, deve essere fondata in concreto sul fatto che la condizione di afflizione indotta violi diritti costituzionalmente protetti.
Cass. civ., sez. VI, ord., 19 novembre 2020, n. 26383