Lo stato di bisogno ex articolo 570 c.p. deve considerarsi nei rapporti tra la persona che deve essere assistita e il soggetto obbligato, pertanto, il reato non è escluso dal fatto che altri, coobbligato od obbligato in via subordinata o addirittura non obbligato affatto, si sostituisca all’inerzia del soggetto obbligato nella somministrazione dei mezzi di sussistenza. L’intervento del terzo, infatti, si rende necessario a causa della condotta inadempiente dell’obbligato. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto perciò non rilevante il fatto che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza abbia provveduto, in via sussidiaria, il nonno materno e si è configurato il reato ex art. 570-bis c.p. Tale fattispecie, ponendosi in continuità normativa con il delitto precedentemente contemplato dall’articolo 12-sexies della legge 898/1970, sanziona la violazione degli obblighi di mantenimento dei figli per la semplice omissione di corrispondere all’avente diritto l’assegno nella misura stabilita dal giudice.
Trib. di Treviso, sent. 20 aprile 2020 – Giud. Fraccalvieri