Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria di un genitore avverso l’atto di trasferimento immobiliare compiuto dall’altro genitore – debitore dell’assegno di mantenimento in favore del figlio – dopo la proposizione della domanda di contribuzione al mantenimento e prima dell’emissione del relativo provvedimento, non è richiesta la partecipatio fraudis del terzo acquirente, ma la semplice scientia damni di quest’ultimo.
Cass. civ., sez. III, ord.16 novembre 2020, n. 25857