Il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza di una disparità economico-reddituale tra le parti, dal momento che la resistente attualmente lavora come insegnante di sostegno con uno stipendio mensile di circa euro 1.400,00, ha ribadito che il riconoscimento dell’assegno divorzile non richiede solamente il positivo accertamento della disparità economico-patrimoniale tra le parti ma, è parimenti necessaria la prova del nesso causale tra la situazione di squilibrio accertata e le scelte concordate dalla coppia nel corso della relazione, il cui onere della prova grava sulla parte richiedente il riconoscimento dell’assegno (Cass. Sez. Un. n. 18287/2918). Nel caso di specie la agiata e stabile condizione del ricorrente non è stata supportata o facilitata dall’apporto alla famiglia della resistente ma, anzi, ha costituito fattore che ha consentito alla moglie di poter beneficiare di risorse idonee a migliorare la propria professionalità e a realizzare le proprie passioni. Quindi, il Tribunale di Terni respingeva la domanda tesa al riconoscimento dell’assegno divorzile, mancandone i presupposti e revocava l’assegno, stabilito in sede di separazione, a favore della moglie.
Tribunale di Terni – sentenza del 28.11.2020