Quando a dover pagare l’assegno è un lavoratore dipendente, per determinare il reddito alla luce del quale calcolare il quantum del mantenimento, occorre esaminare la busta paga.
Non ogni trattenuta è tuttavia rilevante: ad esempio in caso di cessione del quinto dello stipendio in relazione a prestiti ricevuti, rilevano le ragioni alla base del prestito: se si tratta di spese voluttuarie e non necessarie, il Giudice può non tenerne in considerazione. Così ha decisola Cassazionecon la sentenza 10380 del 2012.
Il principio è consolidato, e vale anche per le rate di mutui e i prestiti in generale: in sostanza incidono sulla capacità economica solo i debiti contratti per le esigenze dei figli o del nucleo familiare in genere (ad esempio, le spese necessarie per la casa familiare), e non anche, ad esempio, le trattenute della retribuzione per prestiti legati a spese personali.
Occorre poi tener presente che nel “leggere” le buste paga e dichiarazioni dei redditi, occorre far riferimento al reddito netto (cioè, detratte le imposte).
In ogni caso, non è il solo reddito da lavoro che va considerato per valutare la capacità economica di chi è tenuto a pagare l’assegno: per giurisprudenza consolidata, infatti, occorre valutare anche il reddito potenziale di ciascun coniuge, derivante da ogni utilità patrimoniale suscettibile di sfruttamento economico: ad esempio, il godimento del canone di locazione ovvero del controvalore rappresentato dal prezzo di vendita di un cespite immobiliare di proprietà di uno dei coniugi, la titolarità di una società o quote sociali, elargizioni costanti da parte di terzi (i familiari).