Deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che nel giudizio di separazione fra i coniugi riduce l’assegno di mantenimento dovuto da uno dei genitori al figlio minore sul rilievo che a quest’ultimo arriverebbero risorse eccedenti le reali esigenze con effetti diseducativi, dovendosi ritenere che il contributo economico debba essere commisurato al base del reddito dei genitori e al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio laddove le «attuali esigenze del figlio» non possono che risentire della posizione economico-sociale in cui si colloca la figura dei genitori mentre il riferimento all’interesse morale contenuto nel secondo comma dell’articolo 337 ter non consente valutazioni dirette a operare impropri scivolamenti nella morale della famiglia
Cass. civile ordinanza 303, sezione Sesta – 1 del 13-01-2021