l rispetto del “principio della bigenitorialità” deve intendersi, come più volte interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu in relazione all’art. 8, anche come rigoroso controllo, delle autorità giudiziali nazionali, sulle restrizioni supplementari, ovvero su quelle eventualmente apportate dai giudici al diritto di visita dei genitori.
I giudici di Strasburgo hanno inoltre precisato che, in un quadro di osservanza della frequentazione tra genitori e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all’art. 8 CEDU, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lo stesso, ma includono l’insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato.
La Corte di Cassazione ha così precisato l’esigenza di una effettiva e concreta tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, e del divieto in capo ai giudici nazionali di utilizzare formule stereotipate ed automatiche o di confermare acriticamente provvedimenti già adottati in I grado.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva omesso completamente di prendere in esame elementi quali la condotta oppositiva della madre, gravemente lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità, né ha evidenziato le ragioni di incapacità del padre di prendersi cura del figlio o le ragioni del rifiuto del padre da parte del minore, non provvedendo neanche all’ascolto del minore.
Cass. civile ordinanza n. 28723/2020 del 16.12.2020