La costruzione realizzata in costanza di matrimonio su terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi appartiene esclusivamente a quest’ultimo, in virtù del principio generale dell’accessione. In caso di separazione, l’altro coniuge, che ha contribuito con le proprie risorse economiche alla costruzione dell’abitazione, non ha diritto ad alcun rimborso. A meno che la spesa sostenuta sia sproporzionata rispetto alle sue capacità reddituali e vada oltre i limiti della finalità di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Corte d’appello di L’Aquila nella sentenza n. 505/2020.