In caso di evidente conflittualità esistente tra i genitori, tale da non consentire di effettuare una prognosi positiva in relazione alla possibilità di soluzioni diverse concordate, è necessaria da parte del Giudice di merito una specifica motivazione in ordine alle eventuali ragioni che hanno indotto ad escludere una frequentazione più assidua con il padre e a disporre, piuttosto, incontri osservati una volta al mese con l’ausilio dei servizi sociali.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 16 dicembre 2020, n. 28723.